RESOCONTO
DI UNA SENTENZA ANNUNCIATA
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La sentenza della Corte d’Appello relativa
all’udienza del 5/5/2005 è stata
notificata il giorno 29 luglio 2005. Il giorno
2 agosto il mio avvocato me la invia per raccomandata
ed il giorno 4 la ricevo, il 5, venerdì,
a tre mesi esatti dall’udienza, decido di
riportarla integralmente. Come già dissi
nell’ultima intervista, tutta la battaglia
a suon di carte bollate fatta dalla compagnia
e dai suoi legali rappresentanti per la chiusura
del sito non poteva che essere una carnevalata,
un lazzo che voleva evitare che s’identificasse
la compagnia o che apparissero addirittura le
iniziali dei personaggi, ma che avrebbe avuto
piuttosto l’effetto contrario dato che le
sentenze e le udienze sono scritte in nome del
popolo italiano e perciò sono pubbliche.
Quindi il ricorso urgente e le querele hanno l’effetto
che si voleva evitare: quello di vedere pubblicati
tutti i nomi dei personaggi coinvolti nella vicenda,
anche se debbo dire, che questo aspetto non mi
interessa affatto, tanto che non avevo messo i
nomi nella prima stesura della storia e ciononostante
suscitò invece un insensato vespaio.
Dunque, qui di seguito riporto la sentenza della
Corte d’Appello che ha l’indubbio
vantaggio di fare una sorta di riassunto generale:
dapprima riprende le mie richieste (appellante)
poi quelle della compagnia (appellata), poi fa
un riassunto dello svolgimento del processo di
primo grado ed infine spiega i motivi della decisione
della Corte d’Appello stessa. In questa
sezione mi adopero nei miei commenti che faccio
in neretto e in corsivo per distinguerli dalle
motivazioni della Corte e che si riallacciano
alla storia narrata nella “Cronaca di
un licenziamento annunciato” che è
la storia del mio licenziamento e della vicenda
con la Compagnia che dopo alterne vicende si trova
pubblicata nel sito. Certo, è triste dover
commentare il sorgere della logica con la constatazione
amara che essa porta il più delle volte
alla menzogna e alle false asserzioni; ed è
ancora più difficile fare critiche quando
vedi che le cose non sono state minimamente capite
né dal giudice di prime cure, né
dagli altri. La Corte d’Appello si è
limitata a confermare la sentenza di primo grado
senza grossi approfondimenti. Risulta perciò
difficile avanzare critiche perché non
sai neppure da dove incominciare, tanti sono gli
strafalcioni, gli errori marchiani, gli spropositi
madornali che uno nota quando ha vissuto una storia
che poi viene “distorta da furfanti che
ne fanno trappola per sciocchi” (R. Kypling).
Immagino che questa sia la concretezza delle cose
che a tutti tocca vivere quando si inciampa in
una realtà non ripetitiva, non quotidiana.
Un po’ come nelle opere di A. Camus, dove
viene messa in evidenza l’estraneità
e l’impotenza dell’uomo di fronte
all’assurdo della vita. Ora, non mi resta
altro che pubblicare la sentenza. I commenti che
riporto sono collegati alla “Cronaca”
affinché emerga in tutta evidenza la stravaganza
alquanto bizzarra nell’accertamento della
verità nel nostro Paese.
Si può pagare la colpa di avere ragione?
Ancor più concretamente: si può
finire stritolati dalla macchina della giustizia
avendo la colpa di essere stati dalla parte giusta?
La risposta è affermativa, ed i problemi
che ne derivano sono molto complessi e si attorcigliano
in un intrecciarsi d’interessi economici,
di desiderio di potere, di vicende umane e personali.
Una matassa così intricata da avermi spinto
a scrivere la storia usando un po’ di analisi
sociale, di studi economici, di esame storico,
di osservazione critica. Ho anche cercato di dismettere
le armi della polemica e di utilizzare lo strumento
della narrativa, pur senza grossi risultati in
quanto, come noto, mi sono visto arrivare un ricorso
urgente per la chiusura del sito e ben tre querele
penali. Ad ogni modo, la scelta della narrazione
credo resti ancora molto valida. E’ come
se la realtà del management assicurativo
italiano dovesse essere consegnata ad un tempo
che va al di là del presente, ancora incapace
di leggerla.
Per quanto riguarda il mio licenziamento, non
so se ho qualche colpa, ma certo se ne ho, queste
colpe non sono niente e per certi aspetti sono
un riflesso necessitato rispetto al torto dei
novelli accusatori (il nuovo azionista) che hanno
voluto azzerare, riuscendoci, il vertice della
compagnia dove lavoravo. La “Cronaca
di un licenziamento annunciato” ha
il valore di un romanzo che va ben oltre i fatti
e pone in evidenza il comportamento degli attori
che assieme alle sentenze dei magistrati, aggrediscono
l’identità culturale del management
assicurativo nel nostro Paese. Credo che la chiave
di lettura di questa “Cronaca” sta
nella terribile impossibilità di capire
le identità di ciascuno.
L’Italia è un Paese che riesce a
raccontarsi la propria storia, ma solo a patto
di mentire, di alterarla, di deformarla. E non
perché la verità sia peggiore della
sua parodia, ma perché risulta inconciliabile
con la favola cui si vuol credere. Perciò
fa tanto scandalo che qualcuno voglia raccontare
i fatti esattamente come sono accaduti, senza
fronzoli, senza abbandonarsi all’invettiva
fine a se stessa ma alla denuncia di un modus
operandi. Chi scrive attraversa tutte le
fasi di questo trionfo dell’assurdo, vedendo
scorrere accanto a sé le comparse che sguazzano
nell’ipocrisia, nella viltà, nel
puro desiderio di vendetta, nella voglia di rivalsa,
componendo il mosaico della farsa, fra il dramma
ed il grottesco, dove la menzogna trionfa e, con
questa, la pochezza fossile di molte storie personali,
più narrabili goldonianamente che manzonianamente.
Per far valere con se stessi, su se stessi ed
in se stessi il trionfo della bugia e dell’ipocrisia,
per cambiar casacca ed arruolarsi nella nuova
epoca, nel new deal, nelle nuove cordate,
ci vuole stoffa, ed io credo di non averla, o,
meglio, sono fatto di diversa stoffa. Incapace
di abiurare, sento di essere una voce non negoziabile
la cui eco si rifrange nella complessità
della vicenda, si contorce per liberarsi dal furbesco
opportunismo della politica e disperdersi nel
silenzio delle coscienze.
Credo che l’esito del racconto “Cronaca
di un licenziamento annunciato” consegni
al lettore una galleria di specchi. Il protagonista
è una sorta di alter ego dello scrittore,
che si scopre alter ego del protagonista. Non
un gioco letterario, ma un invito esplicito al
lettore di non accettare la versione semplice
di quel che è accaduto, come ha fatto il
giudice di prime cure; di non assopirsi nei racconti
di comodo, come hanno fatto i giudici di appello.
Essere finito nel tritacarne della giustizia mi
ha prodotto molto dolore, ed è difficile
credere che la collettività ne abbia tratto
un qualche vantaggio. Perciò ho scelto
la via della narrativa, pur non attingendo nulla
dal fantastico, neanche nei particolari. Ho solo
voluto dare buona prova di me, consegnando un’opera
che spero serva ad evitare che qualcuno erediti
quel tritacarne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
COLLEGIO DI LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Vincenzo SAMMARTANO Presidente
Dott. Eduardo TAMMARO Consigliere
Dott. Mario PELLEGRINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
|
Nella
CAUSA CIVILE in grado d’appello iscritta
al n. 186 del Ruolo Generale Lavoro dell’anno
2003.
TRA
MENDIZZA WALTER JOSE’, col procuratore
e domiciliatario in Trieste avv. Giovanni Ventura
che lo rappresenta e difende in giudizio, per
procura a margine del ricorso depositato il
14.10.2003;
APPELLANTE
E
SASA VITA S.p.A., in persona del legale rappresentante,
con sede in Trieste, col procuratore e domiciliatario
in Trieste avv. Lucia Spinoglio che la rappresenta
e difende in giudizio, in unione all’avv.
Aldo Bottini del foro di Milano, per procura
in calce alla copia notificata del ricorso di
primo grado, costituitasi con memoria depositata
il 31.01.05.
APPELLATA
Oggetto della causa: Licenziamento individuale
per giusto motivo oggettivo. Questa
è la prima e più madornale svista
della Corte: la causa di licenziamento non è
per giusto motivo oggettivo ma per giusta causa!!
Da questo errore di forma e di sostanza si dipana
tutta una serie di malintesi che portano a motivazioni
che ritengo assolutamente errate (n.d.r.).
Appello alla sentenza del Tribunale di Trieste
n. 634/03 dd. 10.07/20.08.03.
Causa decisa all’udienza di discussione
il 5.05.05.
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CONCLUSIONI
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dell’
appellante:
In via principale:
1) In riforma dell’impugnata sentenza accertarsi
e dichiararsi la nullità del licenziamento
intimato al ricorrente od annullarsi il medesimo,
o comunque dichiararsi il diritto del ricorrente
alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o quanto meno fino all’11.4.2003,
ed in ogni caso dichiararsi che il licenziamento
era privo di giusta causa, con le conseguenze
di legge e di contratto.
2) Annullarsi la sospensione del ricorrente disposta
in data 9.10.2001.
3) Ordinarsi all’appellata di provvedere
alla riammissione in servizio ed alla reintegra
del ricorrente nel suo posto di lavoro a decorrere
dalla data di recesso.
4) Condannarsi pertanto l’appellata a corrispondere
al ricorrente, anche a titolo risarcitorio e/o
indennitaria, (quindi anche eventualmente per
indennità di mancato preavviso) le retribuzioni
a qualsiasi titolo spettanti successivamente al
9.10.2001 fino all’effettiva reintegra o
comunque a risarcirgli il danno derivante dalla
perdita delle retribuzioni e della relativa contribuzione
spettanti fino all’11.4.2003. od alla diversa
data che risulterà di giustizia. La
data 11.4.2003 si riferisce al contratto stipulato
con IRI a protezione del personale (v. punto 60
della Cronaca; n.d.r.).
5) Condannarsi consequenzialmente l’appellata
ad erogare al ricorrente l’importo di Euro
240.000,00 o quello diverso maggiore o minore
che risulterà di giustizia con rivalutazione
ed interessi.
6) Condannarsi l’appellata a regolarizzare
la posizione contributiva del ricorrente, chiamando
se del caso in causa l’ente previdenziale.
7) Condannarsi l’appellata a corrispondere
al ricorrente l’indennità supplementare
di cui all’art. 38 CCNL di categoria, pari
a Euro 350.000,00 o la diversa maggiore o minore
somma che risulterà di giustizia con rivalutazione
ed interessi.
8) Condannarsi l’appellata a risarcire al
ricorrente i danni derivanti dal licenziamento,
in ragione dell’ingiuriosità del
medesimo, e pertanto a risarcirgli i danni all’immagine
professionale e alla dignità personale
o professionale insiti in tale ingiuriosità,
determinando il risarcimento ex art. 126 c.c.
in una somma pari alla retribuzione di due anni
del ricorrente o in altra misura ritenuta idonea.
9) Condannarsi pertanto l’appellata a corrispondere
al ricorrente l’importo di Euro 320.000,00
o quello diverso maggiore o minore che risulterà
di giustizia con rivalutazione ed interessi.
10) Con vittoria di spese diritti ed onorari dei
due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
1) Ammettersi se del caso CTU per determinare
l’ammontare dei crediti del ricorrente.
2) Disporsi consulenza tecnica informatica al
fine di valutare gli effetti della disattivazione
del sito internet disposto dal ricorrente alla
luce delle risultanze di causa.
3) Ammettersi la prosecuzione della prova testimoniale
sui capitoli e con i testi indicati in ricorso
introduttivo. dell’appellata:
Previe occorrendo, le declaratorie
del caso secondo quanto prospettato nella presente
memoria, respingere l’appello presentato
dal sig. Walter José Mendizza e le domande
tutte ivi contenute, confermando la sentenza
di primo grado. Con vittoria di spese, diritti
e onorari di procedimento.
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Svolgimento del processo
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Con
ricorso depositato il giorno 8.7.2002 Walter José
Mendizza si rivolgeva al Tribunale di Trieste,
Giudice del lavoro, esponendo di essere, dal 1996,
un dirigente dipendente della società SASA
Vita S.p.A. di Trieste dapprima con mansioni tecnico
commerciali, organizzative ed EDP ed amministrative
in genere e poi, dal 1997, come direttore generale;
dopo un periodo di regolare e proficuo andamento
del rapporto era però, nel 2001, a seguito
cioè dell’acquisizione del pacchetto
azionario da parte della SAI S.p.A., accaduto
che l’organico dell’impresa era stato
ridefinito. Nel periodo seguente il MENDIZZA si
era visto limitare notevolmente i poteri di iniziativa
e di spesa e, poi, vi era stata una contestazione
di addebito nei suoi confronti e infine, dopo
le sue difese, il licenziamento per pretesa giusta
causa. Notava l’attore la nullità
del recesso per contrarietà al dettato
dell’art. 7 l. 300/1970, la sproporzione
fra la sanzione espulsiva citata e le condotte
a lui contestate, la non riconducibilità
del suo contegno alle mancanze disciplinari qui
pretese, l’irrilevanza dei fatti addebitatigli,
l’inesistenza degli stessi, la pretestuosità
ed ingiustificatezza del licenziamento e concludeva
nei termini di cui al ricorso dd. 8.7.2002.
Si costituiva in giudizio SASA Vita S.p.a. riassumendo
i fatti di causa, notando la legittimità
del proprio operato, contestando le allegazioni
e deduzioni del ricorrente e concludendo così
come da memoria del 4.10.2002.
La causa, istruita con l’assunzione di alcuni
testimoni, veniva poi discussa e decisa con la
sentenza n. 634/2003 dd. 10.7/30.8.2003.
Contro tale pronuncia proponeva rituale e tempestivo
appello l’attore che, riassunti i fatti
di causa e descritto il corso del procedimento,
indicava quattro motivi di doglianza. Per il primo
di essi l’attore rilevava come fosse del
tutto infondato l’addebito mossogli da controparte
in merito al sito internet dell’impresa,
che non era stato obliterato.
Inoltre, notava l’appellante che erroneamente
non erano state valutate le dichiarazioni confessorie
rese dal legale rappresentante della convenuta.
(V. punti 139 e ss. della Cronaca,
n.d.r.).
Evidenziava poi il ricorrente il fatto che le
condotte contestategli, se veritiere, non potevano
comunque costituire giusta causa per un licenziamento.
Si doleva infine il MENDIZZA dell’erronea
valutazione delle prove effettuata in I grado
e rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe,
chiedendone l’accoglimento.
Si costituiva anche in questo grado la società
convenuta che, riassunti fatti e temi dei causa
e definito l’iter processuale, replicava
ai motivi di gravame del avversario e concludeva
come riportato in premessa. All’udienza
del 5.5.2005 la causa veniva discussa e decisa
come da dispositivo letto all’udienza stessa
e qui di seguito riportato.
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Motivi della decisione
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L’appello
qui proposto non è fondato e va quindi
disatteso e reietto. Come a ragione notato dall’interessata
ed appellata, i documenti dimessi dal Mendizza
insieme all’atto di appello sono inammissibili
perché tardivi, risalenti come essi sono
all’ottobre 2001 o (parere dd. 20.9.2003)
perché potevano comunque essere forniti
nelle precedenti fasi del giudizio, allorché
sul tema della pretesa cancellazione di un c.d.
sito vi era già stato pieno contraddittorio
fra le parti (vedi Cass. S.U. 8202/2005 sul tema
della decadenza dalle prove, anche non costituende,
in grado di appello nel processo del lavoro).
Come ho anticipato, la prima svista
della Corte è trattare il licenziamento
come giusto motivo oggettivo e non per giusta
causa! Questo “fatal error” si ripercuote
su tutte le motivazioni successive. Del resto,
come diceva Goethe, chi sbaglia con la prima asola,
non si corregge con la abbottonatura. In effetti,
già il primo motivo della decisione non
appare corretto in quanto i documenti da me dimessi
non erano affatto tardivi! Essi non furono forniti
nelle precedenti fasi del giudizio proprio perché
sulla cancellazione del sito non vi era stato
alcun contraddittorio fra le parti. Il tema lo
sollevò l’avv. di controparte, magistralmente,
l’ultimo giorno di giudizio. V. punti 170-173
e 181 e ss., tanto che io lo battezzai il coupe
de téatre. Insignificante ed inservibile
dunque il riferimento alle Sezioni Unite di Cassazione.
Inutili poi gli adempimenti istruttori
sollecitati dall’attore: le prove orali
assunte in I grado sono del tutto esaurienti,
non vi è spazio per consulenze tecniche
di sorta, attesa la chiarezza dei fatti e l’intento
solo esplorativo di detti mezzi. Anche
in questo caso, alla Corte sfugge il vero motivo
degli adempimenti istruttori: le prove orali non
sono affatto esaurienti ma insufficienti. A dimostrazione
di ciò è che avevo chiesto in tutte
le udienze di chiamare qualche attuario o qualche
professore universitario o qualche consigliere
di amministrazione, proprio per contraddire le
informazioni assolutamente campate in aria come
quelle che la compagnia perdeva o aveva prodotti
scadenti, ecc. Il giudice di I grado non lo ritenne
opportuno perché credeva o fingeva di credere
a ciò che io dicevo, tranne dimenticarsene
al momento della sentenza. Perciò erano
necessarie le consulenze tecniche. V. punti 102
e ss. e 116 e ss. e 126 della Cronaca.
In merito ad alcune delle domande
del ricorrente è d’uopo notare che
parte di esse risultano e sono infondate senza
passare alla disamina del merito. Ciò vale
per la richiesta di reintegrazione, per la quale
difetta il requisito numerico di cui agli artt.
18 e 35 l. 300/1970 atteso quanto emerso dalla
deposizione del teste Rogantin e quel che traspare
dal doc. 1 della resistente (l’impresa aveva
12 dipendenti all’epoca dei fatti). Inoltre,
va tenuto conto del chiaro dettato dell’art.
10 l. 604/1966 e dell’avviso della prassi,
costante, contrario alla possibilità di
tutela reale in queste ipotesi, specie se di dirigenti
apicali, come ammesso dal Mendizza (vedi, fra
le diverse, Cass. 9896/1998). Anche
in questo caso ho qualcosa da dire: ma come? Quando
si tratta della compagnia Danni, ricevo un rimprovero
se non vado alle riunioni perché Danni
e Vita “una compagnia sola sono”.
Quando però il mio avv. fa la richiesta
di reintegrazione, no! Allora non è più
il Gruppo con oltre 150 dipendenti… La compagnia
vita in quel caso è piccola ed isolata
e difetta del requisito numerico perché
non arriva a 15 dipendenti?! E non importa che
mesi prima ce li aveva i 15 dipendenti ma sono
stati fatti passare da una compagnia all’altra
proprio per far cadere tale requisito numerico.
E non mi si venga a dire che la cosa non fu preparata
a tavolino!
Inoltre, la posizione di dirigente di vertice
rivestita dall’attore, e da lui stesso sostenuta
nell’interrogatorio libero del 13.11.2002,
impedisce ai sensi degli artt. 36 e 38 CCNL applicato
al rapporto il ricorso alla tutela indennitaria
qui richiesta nelle conclusioni attoree sub 7)
(vedi il CCNL in estratto al doc. 21 della resistente
e, in particolare, l’art. 36 che indica
i destinatari della tutela in oggetto). Di
nuovo due pesi e due misure, quando si tratta
di applicare la tutela indennitaria sono dirigente
apicale, quando si tratta invece di acquistare
un semplice pc con la carta di credito della compagnia,
già non sono più dirigente apicale,
non sono niente, neppure dirigente… mah!
Ancora, in merito all’ingiuriosità
del licenziamento sostenuta nelle conclusioni
sub 8) del Mendizza, la stessa non esiste: non
vi è prova veruna di essa e, del resto,
i docc. Sub 23 dell’attore non fanno invero
cenno al caso del ricorrente. Non inutile il rilievo
per cui la prassi migliore richiede ed esige in
materia sia per l’”an” che per
il “quantum”, una prova rigorosa.
Beh, se da una parte inventarsi di
sana pianta assolutamente tutti i capi di accusa,
e dall’altra non riconoscere quanto di buono
era stato fatto nonostante le prove schiaccianti
che sono state presentate, non è una prova
veruna dell’ingiuriosità, qualcuno
dovrebbe dirmi che cosa invece lo è. Ricordo
che è rimasto a verbale la frase “la
Società aveva un andamento calante perché
i prodotti non erano appetibili, non c’era
una spinta commerciale nei confronti degli agenti
e venivano venduti prodotti che si sono rivelati
perdenti per l’assicurato e che l’Isvap
aveva vietato di vendere”… Questa
frase è assolutamente falsa ed è
anche infamante per la mia professionalità.
Mi chiedo cosa si intenda per prova veruna…e
soprattutto che significato abbia la prassi che
esige sia per l’”an” che per
il “quantum” una prova rigorosa…
Più rigorosa di essere stata trascritta
a verbale da un giudice, cosa ci può essere?…
L’accertamento da compiere dunque si incentra
solo sull’esistenza o meno di una causa
che sorregga e sorreggesse il licenziamento qui
posto in essere a carico dell’appellante,
una giustificatezza cioè di esso recesso.
Seguendo l’ordine dei motivi di gravame,
in merito alla contestazione di cui alla missiva
dd. 10.10.2001 inerente alla disposizione di cancellare
il sito “sasavita.it” ed al fatto
di essersi “portato a casa” il computer
contenente il sito in oggetto rendendo così
impossibile alla rete di vendita di accedere al
servizio in oggetto, va notato che vi sono state
delle chiare dichiarazioni ammissive dell’attore.
Esse vennero rese in sede di interrogatorio libero
del giorno 9.7.2003 nel punto in cui si dice:
“…ho dato disposizioni di disattivare
il sito perché c’era il problema
della carta di credito… io mi dovevo occupare
di disattivare il sito. E così ho fatto…
ho restituito il disco dove c’era il sito
due giorni dopo che mi ero portato il computer
a casa…” Quindi è certo ed
assodato che per almeno un paio di giorni il sito
in questione rimase disattivo e ciò proprio
per il contegno del ricorrente. Il teste Germani
poi, udito il 9.7.2003, ha riferito che fu proprio
il Mendizza a chiedere di interrompere l’operatività
del sito e che un tanto accadde per tre giorni.
Devo ricordare che: 1) l’interruzione
era per manutenzione ordinaria o chiusura tecnica
(v. punto 172 della Cronaca) 2) Nella lettera
di contestazione non si parlava del sito, tanto
che nel successivo punto 188 rilevo: “devo
essere probabilmente l’unica persona al
mondo a cui la giustizia gli ha confermato il
licenziamento per un fatto che non era neppure
menzionato nella nota di contestazione”
3) Che non si trattava del sito ufficiale della
compagnia che invece lo stava facendo il Centro
Elaborazione Dati 4) Che nessun agente lo utilizzava
se non in via sperimentale 5) Che il sito era
in stato di avanzata costruzione, ma comunque
veniva spesso chiuso per giorni e poi riaperto
6) Ricordo infine che ancora oggi, a 5 anni della
sua costruzione, il sito non viene molto adoperato
dagli agenti ed all’epoca il danno fu zero
assoluto in quanto nessuno notò la mancanza
del famigerato sito.
La tesi di un accordo intervenuto a fine settembre
2001 per la disdetta del contratto volto all’apertura
di un sito nella rete informatica non viene a
ben vedere suffragata dalla deposizione del teste
Maggio, il diretto referente, né il teste
Ilgrande aggiunge molto di più sul punto,
limitandosi a riferire quella che era una sua
opinione: “…credo che questo sia stato
fatto perché Maggio si dichiarò
d’accordo…” e per vero risulta
strana una disdetta del contratto seguita da un
vuoto di non utilizzo del sito per mesi, come
pare allegare il ricorrente, senza cioè
attendere che vi fosse un nuovo contraente invece
di Infostrada. Questo è un
passaggio confuso: Nel punto 172 della Cronaca,
ricordo che c’era l’accordo con l’Amministrazione
che sarebbe subentrata al contratto che stipulai
con l’allora provider Infostrada. I giudici
pur rendendosi conto che “sembra strano
una disdetta seguita da un vuoto per mesi”,
non approfondiscono questa stranezza! In effetti,
sembra sfuggire loro il fatto che il contratto
con Infostrada era annuale! Dunque nel momento
della “disdetta” aveva ancora una
durata residua di otto mesi!! Dunque risulta strana
sì, per vero, una disdetta del contratto
seguita da un vuoto di non utilizzo del sito per
mesi… Tanto strana che in realtà
non si trattò di disdetta contrattuale,
ma semplicemente di un CAMBIO DI CONTRAENZA, un
cambio cioè nella forma di pagamento ad
Infostrada: dalla mia carta di credito al pagamento
via Amministrazione.
Resta poi il fatto, indubbio ed incontestato,
dell’impossibilità da parte della
rete di Vendita di accedere al servizio del sito
“sasavita.it” per alcuni giorni, fatto
ammesso dallo stesso ricorrente e desumibile con
agio dai docc. 15, 16 e 18 dell’attore;
si noti che nel primo di essi (nota n. 6 dd. 10.10.2001)
il Mendizza notiziava infatti solo che sul personal
computer ritirato vi era il sito menzionato ma
nulla esponeva sulla fruibilità di esso,
cosa fatta invece solamente, dopo giorni, nei
due atti ora citati dd. 15 e 22.10.2001 (docc.
16 e 18 dell’attore). Ricordo
che: 1) come già detto la rete di vendita
neppure se ne accorse della chiusura del sito.
2) Il fatto è ammesso da me stesso con
interrogatorio libero, vale a dire senza che nessuno
mi facesse alcuna domanda specifica su questa
faccenda, tanto la cosa era per me senza alcuna
importanza. 3) Nulla esponevo sulla fruibilità
del sito in quanto il sito era perfettamente fruibile,
giacché una copia era presso i dipendenti
che stavano lavorando sulla manutenzione ed un’altra
presso il provider Infostrada.
In riferimento poi alle dichiarazioni del Mazzucchelli
riferite alla reale ragione del licenziamento,
le stesse non fanno concreto riferimento ad un
contesto temporale diverso da quello dei fatti
per cui è causa ed hanno contenuto e portata
generali, mirando a spiegare come, in modo progressivo,
si sia deteriorato il rapporto fiduciario fra
impresa e dirigente. Si noti quanto riferito,
non solo dal Mazzucchelli, ma dai testi ed ammesso
dallo stesso attore in merito al totale suo disinteresse
per le riunioni con i dirigenti Sasa Danni, riunioni
che egli evitava in modo sistematico e con contegno
non certo collaborativi né ispirato a logiche
di cooperazione, ausilio e scambio di opinioni.
Devo far notare che l’eventuale
deterioramento era caso mai da dirigente a dirigente
e non fra impresa e dirigente. Io non ho mai sentito
l’impresa intesa come C.d.A. (anomalia che,
come ho detto varie volte, va contro lo Statuto
e contro il Codice Civile). Io ho solamente avuto
contatti con un direttore generale, mio pari grado
del Danni nonché Presidente nel Vita, al
quale erano stati dati i poteri con licenza di
uccidere. Le idilliache considerazioni dei giudici
della Corte che parlano di contegno ispirato a
logiche di cooperazione e scambio di opinioni
non tengono conto affatto di questa situazione
e del “mobbing” che ne risultò.
E’ un vantaggio di economia di pensiero:
per la Corte, il fatto che il dirigente con licenza
di uccidere, possa dire che il motivo del licenziamento
è altro rispetto a quanto scritto non è
un rilievo assorbente ma ha solo una portata generale
(?). Aggiungo infine, anche se ovvio, che essendo
l’unico dirigente del vita, non aveva alcun
senso che perdessi tempo prezioso nelle riunioni
del Danni. Essendo due compagnie diverse era come
se andassi alle riunioni delle Generali o della
RAS… che senso avrebbe avuto? In realtà
“l’obbligo di frequenza” fu
un’altra invenzione geniale per mostrare,
a posteriori, che avevo un contegno non collaborativo.
Può anche darsi che chi dà una occhiata
superficiale ci caschi ma non ad una lettura approfondita
degli avvenimenti. Cosa sarebbe successo se avessi
indetto io le riunioni del vita e obbligato il
mio collega pari grado a venire alle riunioni?
In merito poi alle altre contestazioni mosse all’appellante
e di cui alla nota dd. 9.10.2001 (doc. 14 di parte
appellata) poi integrata con la contestazione
in merito al sito, e della quale già si
è detto, le stesse hanno trovato conferma
nell’istruttoria svolta. In merito ai risultati
di SASA Vita, lo stesso ricorrente ha ammesso,
in sede di interrogatorio, l’esistenza di
una situazione negativa, seppure a suo dire necessitata;
a suffragio di tale notazione sta il fatto, provato
documentalmente, di una perdita di lire 3.528.000.000
nel I semestre del 2001 e la circostanza della
scarsa disponibilità a collaborare con
i colleghi manifestata ed ammessa dallo stesso
ricorrente, sintomo di un ambiente di lavoro non
armonico e quindi ben poco produttivo. E’
incredibile! Io ho detto e ripetuto che tutti,
assolutamente tutti sanno benissimo che nelle
compagnie neonate i semestri sono sempre peggiori
dell’anno di riferimento. Io avevo detto
che la perdita semestrale era ormai talmente contenuta
che avremmo chiuso l’anno in utile e così
accadde! Tutti sanno che a dicembre, l’ultimo
mese dell’anno, la produzione di una compagnia
neonata equivale praticamente alla produzione
di buona parte dell’intero anno, dato che
la gente si ricorda delle polizze vita per la
detraibilità e la deducibilità fiscale.
Avevamo raggiunto il break even point e questo
doveva essere motivo di soddisfazione e che invece,
con malizia magistrale, è stato trasformato
in motivo di doglianza. Anche qui i giudici d’Appello,
come il giudice di prime cure, non hanno potuto,
voluto o saputo approfondire.
Quanto all’uso indebito della carta di credito,
che venne utilizzata al di fuori dei casi previsti
dalla prassi aziendale e, in particolare, per
l’acquisto di un computer, di un accessorio
dell’elaboratore stesso, e per i pagamenti
connessi all’utilizzo di un’utenza
del servizio “web”, lo stesso Mendizza
nelle sue difese (doc. 17 di parte appellata)
ammette l’uso in oggetto ma nega l’esistenza
della prassi e la rilevanza del fatto. Il teste
Ilgrande ha poi dato conto del suo diniego espresso
a ratificare dette operazioni con la carta di
credito precisando trattarsi di computer non coerente
con quelli in dotazione; vi è poi prova
documentale che il ricorrente, pur dopo che il
Mazzucchelli autorizzò detta deroga, per
il solo computer, proseguì negli acquisti
con la carta di credito comperando un masterizzatore
e stipulando l’abbonamento con Infostrada
(vedi le relative fatture ed i docc. 7 ed 8 della
SASA Vita). Certo che viene da ridere
quando si parla di uso indebito della carta di
credito, come se fosse stata utilizzata per fini
miei personali. Ed è alquanto bizzarro
che essendo il direttore generale mi si possa
fare una appunto per l’uso della carta di
credito avendo peraltro speso un trentesimo di
quanto autorizzato dallo Statuto e dal C.d.A.
Ancora più buffo è che si faccia
riferimento alla coerenza con i pc in dotazione
in quanto i pc doveva servire per fare il sito
internet e non utilizzarlo per imputare polizze.
Di nuovo con i due pesi e due misure: alle volte
conviene che sia direttore generale per non darmi
quanto mi appartiene e alle volte che non lo sia
per rinfacciarmi che anche l’usciere mi
poteva dire qualcosa sull’utilizzo della
carta di credito… allo stesso modo con Infostrada:
qui mi viene rinfacciato l’aver stipulato
l’abbonamento ed in un altro punto mi si
rimprovera, come abbiamo visto, di aver dato la
disdetta (che poi non era disdetta ma cambio di
contraenza…).
In merito alla consegna della relazione semestrale,
il teste Maggio ha dato conto dell’importanza
del documento e della rilevanza di tale scadenza,
del fatto che era compito dell’attore il
curare detto adempimento, della circostanza per
cui la relazione, non dando conto dei motivi di
alcune rilevanti perdite, era carente, del fatto
che il Mazzucchelli non trovò in azienda
il Mendizza verso le ore 13.00 del giorno di scadenza.
Risulta notorio il fatto che un dirigente addirittura
di vertice, non deve seguire un orario di lavoro
rigido e scrupolo di diligenza avrebbe dovuto
imporre al ricorrente un contegno più collaborativi.
Analoghe poi le dichiarazioni del teste Milocco
in merito alla relazione in oggetto, il teste
ha anzi dato conto dei tempi di redazione e dei
ritardi accumulati dal Mendizza e dai suoi collaboratori
nella stesura nonché delle integrazioni
operate. Anche qui è stato
tutto travisato: non è vero che non si
dava conto dei motivi delle perdite; come ho già
detto queste erano assolutamente normali e se
ne era parlato invece in termini positivi dato
che la perdita semestrale di poco più di
tre miliardi appariva praticamente un break even
point anticipato. In azienda non mi si trovò
perché la relazione era stata consegnata
con abbondate anticipo rispetto alla scadenza
come i testi hanno dichiarato. Nessun ritardo
mai fu accumulato né da me né dai
miei collaboratori. Sembra che i giudici abbiano
soppesato un’altra sentenza ed esaminato
altri documenti… Inoltre io ho sempre avuto
(ed ho ancora) l’abitudine di avere continuamente
il telefonino accesso. Anche di notte. Quindi
nessun problema di reperibilità. Infine,
una cosa che non è stata riportata dal
giudice di prime cure: non si poteva rimanere
oltre l’orario di lavoro in quanto qualche
giorno prima di questi fatti, fu diramata una
circolare nella quale si vietava di superare il
monte ore degli straordinari. Dato che noi avevamo
già oltrepassato di parecchie volte tale
limite (perché la compagnia Vita era costituita
da poche persone e non da centinaia come quella
Danni) era logico e coerente che i collaboratori
finito il lavoro e non avendo cose in sospeso,
se ne andassero casa.
Quanto infine alla riunione del 4.10.2001 il teste
Maggio ha riferito di essere stato insultato dal
ricorrente confermando così il tenore del
capitolo 16) della memoria di costituzione della
SASA Vita e riferendo di essere rimasto presente
solo per rispetto al Mazzucchelli, direttore generale.
Questo fatto è puramente inventato:
nessuno ricorda che io abbia insultato chicchessia.
Si tratta di una delle contestazioni più
assurde, mirabolanti e inattendibili. Vedi punto
94 e ss. della Cronaca.
Tirando le somme della vicenda, detti reiterati
contegni come su descritti e sintetizzati e contestati
a ragione e con chiarezza al Mendizza comprovano
esservi stato in effetti un atteggiamento di insofferenza
e rifiuto e di contrapposizione del ricorrente,
dirigente di vertice nei confronti del quale era
necessaria particolare fiducia, come esposto dalla
resistente. Si noti in particolare la reiterazione
delle condotte di insofferenza, l’incapacità
ed il rifiuto ad operare in sintonia con i colleghi
ed il personale, l’intento di procedere
secondo un proprio disegno senza tenere conto
dei limiti in essere ed evitando di ricorrere
ad una sana dialettica per risolvere i problemi
più spinosi. Anche qui sembra
che i giudici abbiano visto un altro film: non
c’è stato nessun testimone che abbia
parlato di condotte di insofferenza o di incapacità
di operare in sintonia con i colleghi. Gli unici
che l’hanno fatto sono stati i nuovi rappresentanti
legali della compagnia coadiuvati dal dirigente
dell’amministrazione (il famigerato NM nel
racconto della Cronaca) responsabile, peraltro,
della disfatta della compagnia Danni. Vedi punti
93, 97 e ss. della Cronaca.
Le spese processuali del grado, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza. |
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Trieste, definitivamente
pronunciando, così decide:
conferma la sentenza in data 10.7.2003, n. 634/03,
del Tribunale di Trieste, appellata da Mendizza
Walter J. Nei confronti della SASA Vita s.p.a.
e condanna l’appellante alle spese del
grado, le quali liquida in euro 1.800,00 complessivi,
di cui zero per anticipazioni e esborsi, oltre
i.v.a. e C.N.AA. come per legge.
Trieste, 5.5.2005 Il Presidente
Il Consigliere est. Il Cancelliere
(timbro di deposito in Cancelleria il 4 lug.
2005)
Pubblicata il 21 lug. 2005.
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RELAZIONE DI NOTIFICA
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A
richiesta dell’avv. Lucia Spinoglio, io
sottoscritto Assistente UNEP addetto all’Ufficio
Notifiche della Corte d’Appello di Trieste,
ho notificato copia della su estesa sentenza a:
Walter José MENDIZZA, nel domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Giovanni Ventura,
in Trieste, Via del Coroneo n. 17. |
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