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RESOCONTO DI UNA SENTENZA ANNUNCIATA

 



 

La sentenza della Corte d’Appello relativa all’udienza del 5/5/2005 è stata notificata il giorno 29 luglio 2005. Il giorno 2 agosto il mio avvocato me la invia per raccomandata ed il giorno 4 la ricevo, il 5, venerdì, a tre mesi esatti dall’udienza, decido di riportarla integralmente. Come già dissi nell’ultima intervista, tutta la battaglia a suon di carte bollate fatta dalla compagnia e dai suoi legali rappresentanti per la chiusura del sito non poteva che essere una carnevalata, un lazzo che voleva evitare che s’identificasse la compagnia o che apparissero addirittura le iniziali dei personaggi, ma che avrebbe avuto piuttosto l’effetto contrario dato che le sentenze e le udienze sono scritte in nome del popolo italiano e perciò sono pubbliche. Quindi il ricorso urgente e le querele hanno l’effetto che si voleva evitare: quello di vedere pubblicati tutti i nomi dei personaggi coinvolti nella vicenda, anche se debbo dire, che questo aspetto non mi interessa affatto, tanto che non avevo messo i nomi nella prima stesura della storia e ciononostante suscitò invece un insensato vespaio.

Dunque, qui di seguito riporto la sentenza della Corte d’Appello che ha l’indubbio vantaggio di fare una sorta di riassunto generale: dapprima riprende le mie richieste (appellante) poi quelle della compagnia (appellata), poi fa un riassunto dello svolgimento del processo di primo grado ed infine spiega i motivi della decisione della Corte d’Appello stessa. In questa sezione mi adopero nei miei commenti che faccio in neretto e in corsivo per distinguerli dalle motivazioni della Corte e che si riallacciano alla storia narrata nella “Cronaca di un licenziamento annunciato” che è la storia del mio licenziamento e della vicenda con la Compagnia che dopo alterne vicende si trova pubblicata nel sito. Certo, è triste dover commentare il sorgere della logica con la constatazione amara che essa porta il più delle volte alla menzogna e alle false asserzioni; ed è ancora più difficile fare critiche quando vedi che le cose non sono state minimamente capite né dal giudice di prime cure, né dagli altri. La Corte d’Appello si è limitata a confermare la sentenza di primo grado senza grossi approfondimenti. Risulta perciò difficile avanzare critiche perché non sai neppure da dove incominciare, tanti sono gli strafalcioni, gli errori marchiani, gli spropositi madornali che uno nota quando ha vissuto una storia che poi viene “distorta da furfanti che ne fanno trappola per sciocchi” (R. Kypling). Immagino che questa sia la concretezza delle cose che a tutti tocca vivere quando si inciampa in una realtà non ripetitiva, non quotidiana. Un po’ come nelle opere di A. Camus, dove viene messa in evidenza l’estraneità e l’impotenza dell’uomo di fronte all’assurdo della vita. Ora, non mi resta altro che pubblicare la sentenza. I commenti che riporto sono collegati alla “Cronaca” affinché emerga in tutta evidenza la stravaganza alquanto bizzarra nell’accertamento della verità nel nostro Paese.

Si può pagare la colpa di avere ragione? Ancor più concretamente: si può finire stritolati dalla macchina della giustizia avendo la colpa di essere stati dalla parte giusta? La risposta è affermativa, ed i problemi che ne derivano sono molto complessi e si attorcigliano in un intrecciarsi d’interessi economici, di desiderio di potere, di vicende umane e personali. Una matassa così intricata da avermi spinto a scrivere la storia usando un po’ di analisi sociale, di studi economici, di esame storico, di osservazione critica. Ho anche cercato di dismettere le armi della polemica e di utilizzare lo strumento della narrativa, pur senza grossi risultati in quanto, come noto, mi sono visto arrivare un ricorso urgente per la chiusura del sito e ben tre querele penali. Ad ogni modo, la scelta della narrazione credo resti ancora molto valida. E’ come se la realtà del management assicurativo italiano dovesse essere consegnata ad un tempo che va al di là del presente, ancora incapace di leggerla.

Per quanto riguarda il mio licenziamento, non so se ho qualche colpa, ma certo se ne ho, queste colpe non sono niente e per certi aspetti sono un riflesso necessitato rispetto al torto dei novelli accusatori (il nuovo azionista) che hanno voluto azzerare, riuscendoci, il vertice della compagnia dove lavoravo. La “Cronaca di un licenziamento annunciato” ha il valore di un romanzo che va ben oltre i fatti e pone in evidenza il comportamento degli attori che assieme alle sentenze dei magistrati, aggrediscono l’identità culturale del management assicurativo nel nostro Paese. Credo che la chiave di lettura di questa “Cronaca” sta nella terribile impossibilità di capire le identità di ciascuno.

L’Italia è un Paese che riesce a raccontarsi la propria storia, ma solo a patto di mentire, di alterarla, di deformarla. E non perché la verità sia peggiore della sua parodia, ma perché risulta inconciliabile con la favola cui si vuol credere. Perciò fa tanto scandalo che qualcuno voglia raccontare i fatti esattamente come sono accaduti, senza fronzoli, senza abbandonarsi all’invettiva fine a se stessa ma alla denuncia di un modus operandi. Chi scrive attraversa tutte le fasi di questo trionfo dell’assurdo, vedendo scorrere accanto a sé le comparse che sguazzano nell’ipocrisia, nella viltà, nel puro desiderio di vendetta, nella voglia di rivalsa, componendo il mosaico della farsa, fra il dramma ed il grottesco, dove la menzogna trionfa e, con questa, la pochezza fossile di molte storie personali, più narrabili goldonianamente che manzonianamente. Per far valere con se stessi, su se stessi ed in se stessi il trionfo della bugia e dell’ipocrisia, per cambiar casacca ed arruolarsi nella nuova epoca, nel new deal, nelle nuove cordate, ci vuole stoffa, ed io credo di non averla, o, meglio, sono fatto di diversa stoffa. Incapace di abiurare, sento di essere una voce non negoziabile la cui eco si rifrange nella complessità della vicenda, si contorce per liberarsi dal furbesco opportunismo della politica e disperdersi nel silenzio delle coscienze.

Credo che l’esito del racconto “Cronaca di un licenziamento annunciato” consegni al lettore una galleria di specchi. Il protagonista è una sorta di alter ego dello scrittore, che si scopre alter ego del protagonista. Non un gioco letterario, ma un invito esplicito al lettore di non accettare la versione semplice di quel che è accaduto, come ha fatto il giudice di prime cure; di non assopirsi nei racconti di comodo, come hanno fatto i giudici di appello. Essere finito nel tritacarne della giustizia mi ha prodotto molto dolore, ed è difficile credere che la collettività ne abbia tratto un qualche vantaggio. Perciò ho scelto la via della narrativa, pur non attingendo nulla dal fantastico, neanche nei particolari. Ho solo voluto dare buona prova di me, consegnando un’opera che spero serva ad evitare che qualcuno erediti quel tritacarne.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
COLLEGIO DI LAVORO


Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Vincenzo SAMMARTANO Presidente
Dott. Eduardo TAMMARO Consigliere
Dott. Mario PELLEGRINI Consigliere rel.


ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A


Nella CAUSA CIVILE in grado d’appello iscritta al n. 186 del Ruolo Generale Lavoro dell’anno 2003.

TRA

MENDIZZA WALTER JOSE’, col procuratore e domiciliatario in Trieste avv. Giovanni Ventura che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura a margine del ricorso depositato il 14.10.2003;

APPELLANTE

E

SASA VITA S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Trieste, col procuratore e domiciliatario in Trieste avv. Lucia Spinoglio che la rappresenta e difende in giudizio, in unione all’avv. Aldo Bottini del foro di Milano, per procura in calce alla copia notificata del ricorso di primo grado, costituitasi con memoria depositata il 31.01.05.

APPELLATA

Oggetto della causa: Licenziamento individuale per giusto motivo oggettivo. Questa è la prima e più madornale svista della Corte: la causa di licenziamento non è per giusto motivo oggettivo ma per giusta causa!! Da questo errore di forma e di sostanza si dipana tutta una serie di malintesi che portano a motivazioni che ritengo assolutamente errate (n.d.r.).
Appello alla sentenza del Tribunale di Trieste n. 634/03 dd. 10.07/20.08.03.
Causa decisa all’udienza di discussione il 5.05.05.


CONCLUSIONI

dell’ appellante:

In via principale:
1) In riforma dell’impugnata sentenza accertarsi e dichiararsi la nullità del licenziamento intimato al ricorrente od annullarsi il medesimo, o comunque dichiararsi il diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o quanto meno fino all’11.4.2003, ed in ogni caso dichiararsi che il licenziamento era privo di giusta causa, con le conseguenze di legge e di contratto.
2) Annullarsi la sospensione del ricorrente disposta in data 9.10.2001.
3) Ordinarsi all’appellata di provvedere alla riammissione in servizio ed alla reintegra del ricorrente nel suo posto di lavoro a decorrere dalla data di recesso.
4) Condannarsi pertanto l’appellata a corrispondere al ricorrente, anche a titolo risarcitorio e/o indennitaria, (quindi anche eventualmente per indennità di mancato preavviso) le retribuzioni a qualsiasi titolo spettanti successivamente al 9.10.2001 fino all’effettiva reintegra o comunque a risarcirgli il danno derivante dalla perdita delle retribuzioni e della relativa contribuzione spettanti fino all’11.4.2003. od alla diversa data che risulterà di giustizia. La data 11.4.2003 si riferisce al contratto stipulato con IRI a protezione del personale (v. punto 60 della Cronaca; n.d.r.).
5) Condannarsi consequenzialmente l’appellata ad erogare al ricorrente l’importo di Euro 240.000,00 o quello diverso maggiore o minore che risulterà di giustizia con rivalutazione ed interessi.
6) Condannarsi l’appellata a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, chiamando se del caso in causa l’ente previdenziale.
7) Condannarsi l’appellata a corrispondere al ricorrente l’indennità supplementare di cui all’art. 38 CCNL di categoria, pari a Euro 350.000,00 o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia con rivalutazione ed interessi.
8) Condannarsi l’appellata a risarcire al ricorrente i danni derivanti dal licenziamento, in ragione dell’ingiuriosità del medesimo, e pertanto a risarcirgli i danni all’immagine professionale e alla dignità personale o professionale insiti in tale ingiuriosità, determinando il risarcimento ex art. 126 c.c. in una somma pari alla retribuzione di due anni del ricorrente o in altra misura ritenuta idonea.
9) Condannarsi pertanto l’appellata a corrispondere al ricorrente l’importo di Euro 320.000,00 o quello diverso maggiore o minore che risulterà di giustizia con rivalutazione ed interessi.
10) Con vittoria di spese diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
1) Ammettersi se del caso CTU per determinare l’ammontare dei crediti del ricorrente.
2) Disporsi consulenza tecnica informatica al fine di valutare gli effetti della disattivazione del sito internet disposto dal ricorrente alla luce delle risultanze di causa.
3) Ammettersi la prosecuzione della prova testimoniale sui capitoli e con i testi indicati in ricorso introduttivo.

dell’appellata: Previe occorrendo, le declaratorie del caso secondo quanto prospettato nella presente memoria, respingere l’appello presentato dal sig. Walter José Mendizza e le domande tutte ivi contenute, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti e onorari di procedimento.


Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il giorno 8.7.2002 Walter José Mendizza si rivolgeva al Tribunale di Trieste, Giudice del lavoro, esponendo di essere, dal 1996, un dirigente dipendente della società SASA Vita S.p.A. di Trieste dapprima con mansioni tecnico commerciali, organizzative ed EDP ed amministrative in genere e poi, dal 1997, come direttore generale; dopo un periodo di regolare e proficuo andamento del rapporto era però, nel 2001, a seguito cioè dell’acquisizione del pacchetto azionario da parte della SAI S.p.A., accaduto che l’organico dell’impresa era stato ridefinito. Nel periodo seguente il MENDIZZA si era visto limitare notevolmente i poteri di iniziativa e di spesa e, poi, vi era stata una contestazione di addebito nei suoi confronti e infine, dopo le sue difese, il licenziamento per pretesa giusta causa. Notava l’attore la nullità del recesso per contrarietà al dettato dell’art. 7 l. 300/1970, la sproporzione fra la sanzione espulsiva citata e le condotte a lui contestate, la non riconducibilità del suo contegno alle mancanze disciplinari qui pretese, l’irrilevanza dei fatti addebitatigli, l’inesistenza degli stessi, la pretestuosità ed ingiustificatezza del licenziamento e concludeva nei termini di cui al ricorso dd. 8.7.2002.
Si costituiva in giudizio SASA Vita S.p.a. riassumendo i fatti di causa, notando la legittimità del proprio operato, contestando le allegazioni e deduzioni del ricorrente e concludendo così come da memoria del 4.10.2002.
La causa, istruita con l’assunzione di alcuni testimoni, veniva poi discussa e decisa con la sentenza n. 634/2003 dd. 10.7/30.8.2003.
Contro tale pronuncia proponeva rituale e tempestivo appello l’attore che, riassunti i fatti di causa e descritto il corso del procedimento, indicava quattro motivi di doglianza. Per il primo di essi l’attore rilevava come fosse del tutto infondato l’addebito mossogli da controparte in merito al sito internet dell’impresa, che non era stato obliterato.
Inoltre, notava l’appellante che erroneamente non erano state valutate le dichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante della convenuta. (V. punti 139 e ss. della Cronaca, n.d.r.).
Evidenziava poi il ricorrente il fatto che le condotte contestategli, se veritiere, non potevano comunque costituire giusta causa per un licenziamento. Si doleva infine il MENDIZZA dell’erronea valutazione delle prove effettuata in I grado e rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe, chiedendone l’accoglimento.
Si costituiva anche in questo grado la società convenuta che, riassunti fatti e temi dei causa e definito l’iter processuale, replicava ai motivi di gravame del avversario e concludeva come riportato in premessa. All’udienza del 5.5.2005 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto all’udienza stessa e qui di seguito riportato.

Motivi della decisione

L’appello qui proposto non è fondato e va quindi disatteso e reietto. Come a ragione notato dall’interessata ed appellata, i documenti dimessi dal Mendizza insieme all’atto di appello sono inammissibili perché tardivi, risalenti come essi sono all’ottobre 2001 o (parere dd. 20.9.2003) perché potevano comunque essere forniti nelle precedenti fasi del giudizio, allorché sul tema della pretesa cancellazione di un c.d. sito vi era già stato pieno contraddittorio fra le parti (vedi Cass. S.U. 8202/2005 sul tema della decadenza dalle prove, anche non costituende, in grado di appello nel processo del lavoro). Come ho anticipato, la prima svista della Corte è trattare il licenziamento come giusto motivo oggettivo e non per giusta causa! Questo “fatal error” si ripercuote su tutte le motivazioni successive. Del resto, come diceva Goethe, chi sbaglia con la prima asola, non si corregge con la abbottonatura. In effetti, già il primo motivo della decisione non appare corretto in quanto i documenti da me dimessi non erano affatto tardivi! Essi non furono forniti nelle precedenti fasi del giudizio proprio perché sulla cancellazione del sito non vi era stato alcun contraddittorio fra le parti. Il tema lo sollevò l’avv. di controparte, magistralmente, l’ultimo giorno di giudizio. V. punti 170-173 e 181 e ss., tanto che io lo battezzai il coupe de téatre. Insignificante ed inservibile dunque il riferimento alle Sezioni Unite di Cassazione.

Inutili poi gli adempimenti istruttori sollecitati dall’attore: le prove orali assunte in I grado sono del tutto esaurienti, non vi è spazio per consulenze tecniche di sorta, attesa la chiarezza dei fatti e l’intento solo esplorativo di detti mezzi. Anche in questo caso, alla Corte sfugge il vero motivo degli adempimenti istruttori: le prove orali non sono affatto esaurienti ma insufficienti. A dimostrazione di ciò è che avevo chiesto in tutte le udienze di chiamare qualche attuario o qualche professore universitario o qualche consigliere di amministrazione, proprio per contraddire le informazioni assolutamente campate in aria come quelle che la compagnia perdeva o aveva prodotti scadenti, ecc. Il giudice di I grado non lo ritenne opportuno perché credeva o fingeva di credere a ciò che io dicevo, tranne dimenticarsene al momento della sentenza. Perciò erano necessarie le consulenze tecniche. V. punti 102 e ss. e 116 e ss. e 126 della Cronaca.

In merito ad alcune delle domande del ricorrente è d’uopo notare che parte di esse risultano e sono infondate senza passare alla disamina del merito. Ciò vale per la richiesta di reintegrazione, per la quale difetta il requisito numerico di cui agli artt. 18 e 35 l. 300/1970 atteso quanto emerso dalla deposizione del teste Rogantin e quel che traspare dal doc. 1 della resistente (l’impresa aveva 12 dipendenti all’epoca dei fatti). Inoltre, va tenuto conto del chiaro dettato dell’art. 10 l. 604/1966 e dell’avviso della prassi, costante, contrario alla possibilità di tutela reale in queste ipotesi, specie se di dirigenti apicali, come ammesso dal Mendizza (vedi, fra le diverse, Cass. 9896/1998). Anche in questo caso ho qualcosa da dire: ma come? Quando si tratta della compagnia Danni, ricevo un rimprovero se non vado alle riunioni perché Danni e Vita “una compagnia sola sono”. Quando però il mio avv. fa la richiesta di reintegrazione, no! Allora non è più il Gruppo con oltre 150 dipendenti… La compagnia vita in quel caso è piccola ed isolata e difetta del requisito numerico perché non arriva a 15 dipendenti?! E non importa che mesi prima ce li aveva i 15 dipendenti ma sono stati fatti passare da una compagnia all’altra proprio per far cadere tale requisito numerico. E non mi si venga a dire che la cosa non fu preparata a tavolino!

Inoltre, la posizione di dirigente di vertice rivestita dall’attore, e da lui stesso sostenuta nell’interrogatorio libero del 13.11.2002, impedisce ai sensi degli artt. 36 e 38 CCNL applicato al rapporto il ricorso alla tutela indennitaria qui richiesta nelle conclusioni attoree sub 7) (vedi il CCNL in estratto al doc. 21 della resistente e, in particolare, l’art. 36 che indica i destinatari della tutela in oggetto). Di nuovo due pesi e due misure, quando si tratta di applicare la tutela indennitaria sono dirigente apicale, quando si tratta invece di acquistare un semplice pc con la carta di credito della compagnia, già non sono più dirigente apicale, non sono niente, neppure dirigente… mah!

Ancora, in merito all’ingiuriosità del licenziamento sostenuta nelle conclusioni sub 8) del Mendizza, la stessa non esiste: non vi è prova veruna di essa e, del resto, i docc. Sub 23 dell’attore non fanno invero cenno al caso del ricorrente. Non inutile il rilievo per cui la prassi migliore richiede ed esige in materia sia per l’”an” che per il “quantum”, una prova rigorosa. Beh, se da una parte inventarsi di sana pianta assolutamente tutti i capi di accusa, e dall’altra non riconoscere quanto di buono era stato fatto nonostante le prove schiaccianti che sono state presentate, non è una prova veruna dell’ingiuriosità, qualcuno dovrebbe dirmi che cosa invece lo è. Ricordo che è rimasto a verbale la frase “la Società aveva un andamento calante perché i prodotti non erano appetibili, non c’era una spinta commerciale nei confronti degli agenti e venivano venduti prodotti che si sono rivelati perdenti per l’assicurato e che l’Isvap aveva vietato di vendere”… Questa frase è assolutamente falsa ed è anche infamante per la mia professionalità. Mi chiedo cosa si intenda per prova veruna…e soprattutto che significato abbia la prassi che esige sia per l’”an” che per il “quantum” una prova rigorosa… Più rigorosa di essere stata trascritta a verbale da un giudice, cosa ci può essere?…

L’accertamento da compiere dunque si incentra solo sull’esistenza o meno di una causa che sorregga e sorreggesse il licenziamento qui posto in essere a carico dell’appellante, una giustificatezza cioè di esso recesso. Seguendo l’ordine dei motivi di gravame, in merito alla contestazione di cui alla missiva dd. 10.10.2001 inerente alla disposizione di cancellare il sito “sasavita.it” ed al fatto di essersi “portato a casa” il computer contenente il sito in oggetto rendendo così impossibile alla rete di vendita di accedere al servizio in oggetto, va notato che vi sono state delle chiare dichiarazioni ammissive dell’attore. Esse vennero rese in sede di interrogatorio libero del giorno 9.7.2003 nel punto in cui si dice: “…ho dato disposizioni di disattivare il sito perché c’era il problema della carta di credito… io mi dovevo occupare di disattivare il sito. E così ho fatto… ho restituito il disco dove c’era il sito due giorni dopo che mi ero portato il computer a casa…” Quindi è certo ed assodato che per almeno un paio di giorni il sito in questione rimase disattivo e ciò proprio per il contegno del ricorrente. Il teste Germani poi, udito il 9.7.2003, ha riferito che fu proprio il Mendizza a chiedere di interrompere l’operatività del sito e che un tanto accadde per tre giorni. Devo ricordare che: 1) l’interruzione era per manutenzione ordinaria o chiusura tecnica (v. punto 172 della Cronaca) 2) Nella lettera di contestazione non si parlava del sito, tanto che nel successivo punto 188 rilevo: “devo essere probabilmente l’unica persona al mondo a cui la giustizia gli ha confermato il licenziamento per un fatto che non era neppure menzionato nella nota di contestazione” 3) Che non si trattava del sito ufficiale della compagnia che invece lo stava facendo il Centro Elaborazione Dati 4) Che nessun agente lo utilizzava se non in via sperimentale 5) Che il sito era in stato di avanzata costruzione, ma comunque veniva spesso chiuso per giorni e poi riaperto 6) Ricordo infine che ancora oggi, a 5 anni della sua costruzione, il sito non viene molto adoperato dagli agenti ed all’epoca il danno fu zero assoluto in quanto nessuno notò la mancanza del famigerato sito.

La tesi di un accordo intervenuto a fine settembre 2001 per la disdetta del contratto volto all’apertura di un sito nella rete informatica non viene a ben vedere suffragata dalla deposizione del teste Maggio, il diretto referente, né il teste Ilgrande aggiunge molto di più sul punto, limitandosi a riferire quella che era una sua opinione: “…credo che questo sia stato fatto perché Maggio si dichiarò d’accordo…” e per vero risulta strana una disdetta del contratto seguita da un vuoto di non utilizzo del sito per mesi, come pare allegare il ricorrente, senza cioè attendere che vi fosse un nuovo contraente invece di Infostrada. Questo è un passaggio confuso: Nel punto 172 della Cronaca, ricordo che c’era l’accordo con l’Amministrazione che sarebbe subentrata al contratto che stipulai con l’allora provider Infostrada. I giudici pur rendendosi conto che “sembra strano una disdetta seguita da un vuoto per mesi”, non approfondiscono questa stranezza! In effetti, sembra sfuggire loro il fatto che il contratto con Infostrada era annuale! Dunque nel momento della “disdetta” aveva ancora una durata residua di otto mesi!! Dunque risulta strana sì, per vero, una disdetta del contratto seguita da un vuoto di non utilizzo del sito per mesi… Tanto strana che in realtà non si trattò di disdetta contrattuale, ma semplicemente di un CAMBIO DI CONTRAENZA, un cambio cioè nella forma di pagamento ad Infostrada: dalla mia carta di credito al pagamento via Amministrazione.

Resta poi il fatto, indubbio ed incontestato, dell’impossibilità da parte della rete di Vendita di accedere al servizio del sito “sasavita.it” per alcuni giorni, fatto ammesso dallo stesso ricorrente e desumibile con agio dai docc. 15, 16 e 18 dell’attore; si noti che nel primo di essi (nota n. 6 dd. 10.10.2001) il Mendizza notiziava infatti solo che sul personal computer ritirato vi era il sito menzionato ma nulla esponeva sulla fruibilità di esso, cosa fatta invece solamente, dopo giorni, nei due atti ora citati dd. 15 e 22.10.2001 (docc. 16 e 18 dell’attore). Ricordo che: 1) come già detto la rete di vendita neppure se ne accorse della chiusura del sito. 2) Il fatto è ammesso da me stesso con interrogatorio libero, vale a dire senza che nessuno mi facesse alcuna domanda specifica su questa faccenda, tanto la cosa era per me senza alcuna importanza. 3) Nulla esponevo sulla fruibilità del sito in quanto il sito era perfettamente fruibile, giacché una copia era presso i dipendenti che stavano lavorando sulla manutenzione ed un’altra presso il provider Infostrada.

In riferimento poi alle dichiarazioni del Mazzucchelli riferite alla reale ragione del licenziamento, le stesse non fanno concreto riferimento ad un contesto temporale diverso da quello dei fatti per cui è causa ed hanno contenuto e portata generali, mirando a spiegare come, in modo progressivo, si sia deteriorato il rapporto fiduciario fra impresa e dirigente. Si noti quanto riferito, non solo dal Mazzucchelli, ma dai testi ed ammesso dallo stesso attore in merito al totale suo disinteresse per le riunioni con i dirigenti Sasa Danni, riunioni che egli evitava in modo sistematico e con contegno non certo collaborativi né ispirato a logiche di cooperazione, ausilio e scambio di opinioni. Devo far notare che l’eventuale deterioramento era caso mai da dirigente a dirigente e non fra impresa e dirigente. Io non ho mai sentito l’impresa intesa come C.d.A. (anomalia che, come ho detto varie volte, va contro lo Statuto e contro il Codice Civile). Io ho solamente avuto contatti con un direttore generale, mio pari grado del Danni nonché Presidente nel Vita, al quale erano stati dati i poteri con licenza di uccidere. Le idilliache considerazioni dei giudici della Corte che parlano di contegno ispirato a logiche di cooperazione e scambio di opinioni non tengono conto affatto di questa situazione e del “mobbing” che ne risultò. E’ un vantaggio di economia di pensiero: per la Corte, il fatto che il dirigente con licenza di uccidere, possa dire che il motivo del licenziamento è altro rispetto a quanto scritto non è un rilievo assorbente ma ha solo una portata generale (?). Aggiungo infine, anche se ovvio, che essendo l’unico dirigente del vita, non aveva alcun senso che perdessi tempo prezioso nelle riunioni del Danni. Essendo due compagnie diverse era come se andassi alle riunioni delle Generali o della RAS… che senso avrebbe avuto? In realtà “l’obbligo di frequenza” fu un’altra invenzione geniale per mostrare, a posteriori, che avevo un contegno non collaborativo. Può anche darsi che chi dà una occhiata superficiale ci caschi ma non ad una lettura approfondita degli avvenimenti. Cosa sarebbe successo se avessi indetto io le riunioni del vita e obbligato il mio collega pari grado a venire alle riunioni?

In merito poi alle altre contestazioni mosse all’appellante e di cui alla nota dd. 9.10.2001 (doc. 14 di parte appellata) poi integrata con la contestazione in merito al sito, e della quale già si è detto, le stesse hanno trovato conferma nell’istruttoria svolta. In merito ai risultati di SASA Vita, lo stesso ricorrente ha ammesso, in sede di interrogatorio, l’esistenza di una situazione negativa, seppure a suo dire necessitata; a suffragio di tale notazione sta il fatto, provato documentalmente, di una perdita di lire 3.528.000.000 nel I semestre del 2001 e la circostanza della scarsa disponibilità a collaborare con i colleghi manifestata ed ammessa dallo stesso ricorrente, sintomo di un ambiente di lavoro non armonico e quindi ben poco produttivo. E’ incredibile! Io ho detto e ripetuto che tutti, assolutamente tutti sanno benissimo che nelle compagnie neonate i semestri sono sempre peggiori dell’anno di riferimento. Io avevo detto che la perdita semestrale era ormai talmente contenuta che avremmo chiuso l’anno in utile e così accadde! Tutti sanno che a dicembre, l’ultimo mese dell’anno, la produzione di una compagnia neonata equivale praticamente alla produzione di buona parte dell’intero anno, dato che la gente si ricorda delle polizze vita per la detraibilità e la deducibilità fiscale. Avevamo raggiunto il break even point e questo doveva essere motivo di soddisfazione e che invece, con malizia magistrale, è stato trasformato in motivo di doglianza. Anche qui i giudici d’Appello, come il giudice di prime cure, non hanno potuto, voluto o saputo approfondire.

Quanto all’uso indebito della carta di credito, che venne utilizzata al di fuori dei casi previsti dalla prassi aziendale e, in particolare, per l’acquisto di un computer, di un accessorio dell’elaboratore stesso, e per i pagamenti connessi all’utilizzo di un’utenza del servizio “web”, lo stesso Mendizza nelle sue difese (doc. 17 di parte appellata) ammette l’uso in oggetto ma nega l’esistenza della prassi e la rilevanza del fatto. Il teste Ilgrande ha poi dato conto del suo diniego espresso a ratificare dette operazioni con la carta di credito precisando trattarsi di computer non coerente con quelli in dotazione; vi è poi prova documentale che il ricorrente, pur dopo che il Mazzucchelli autorizzò detta deroga, per il solo computer, proseguì negli acquisti con la carta di credito comperando un masterizzatore e stipulando l’abbonamento con Infostrada (vedi le relative fatture ed i docc. 7 ed 8 della SASA Vita). Certo che viene da ridere quando si parla di uso indebito della carta di credito, come se fosse stata utilizzata per fini miei personali. Ed è alquanto bizzarro che essendo il direttore generale mi si possa fare una appunto per l’uso della carta di credito avendo peraltro speso un trentesimo di quanto autorizzato dallo Statuto e dal C.d.A. Ancora più buffo è che si faccia riferimento alla coerenza con i pc in dotazione in quanto i pc doveva servire per fare il sito internet e non utilizzarlo per imputare polizze. Di nuovo con i due pesi e due misure: alle volte conviene che sia direttore generale per non darmi quanto mi appartiene e alle volte che non lo sia per rinfacciarmi che anche l’usciere mi poteva dire qualcosa sull’utilizzo della carta di credito… allo stesso modo con Infostrada: qui mi viene rinfacciato l’aver stipulato l’abbonamento ed in un altro punto mi si rimprovera, come abbiamo visto, di aver dato la disdetta (che poi non era disdetta ma cambio di contraenza…).

In merito alla consegna della relazione semestrale, il teste Maggio ha dato conto dell’importanza del documento e della rilevanza di tale scadenza, del fatto che era compito dell’attore il curare detto adempimento, della circostanza per cui la relazione, non dando conto dei motivi di alcune rilevanti perdite, era carente, del fatto che il Mazzucchelli non trovò in azienda il Mendizza verso le ore 13.00 del giorno di scadenza. Risulta notorio il fatto che un dirigente addirittura di vertice, non deve seguire un orario di lavoro rigido e scrupolo di diligenza avrebbe dovuto imporre al ricorrente un contegno più collaborativi. Analoghe poi le dichiarazioni del teste Milocco in merito alla relazione in oggetto, il teste ha anzi dato conto dei tempi di redazione e dei ritardi accumulati dal Mendizza e dai suoi collaboratori nella stesura nonché delle integrazioni operate. Anche qui è stato tutto travisato: non è vero che non si dava conto dei motivi delle perdite; come ho già detto queste erano assolutamente normali e se ne era parlato invece in termini positivi dato che la perdita semestrale di poco più di tre miliardi appariva praticamente un break even point anticipato. In azienda non mi si trovò perché la relazione era stata consegnata con abbondate anticipo rispetto alla scadenza come i testi hanno dichiarato. Nessun ritardo mai fu accumulato né da me né dai miei collaboratori. Sembra che i giudici abbiano soppesato un’altra sentenza ed esaminato altri documenti… Inoltre io ho sempre avuto (ed ho ancora) l’abitudine di avere continuamente il telefonino accesso. Anche di notte. Quindi nessun problema di reperibilità. Infine, una cosa che non è stata riportata dal giudice di prime cure: non si poteva rimanere oltre l’orario di lavoro in quanto qualche giorno prima di questi fatti, fu diramata una circolare nella quale si vietava di superare il monte ore degli straordinari. Dato che noi avevamo già oltrepassato di parecchie volte tale limite (perché la compagnia Vita era costituita da poche persone e non da centinaia come quella Danni) era logico e coerente che i collaboratori finito il lavoro e non avendo cose in sospeso, se ne andassero casa.

Quanto infine alla riunione del 4.10.2001 il teste Maggio ha riferito di essere stato insultato dal ricorrente confermando così il tenore del capitolo 16) della memoria di costituzione della SASA Vita e riferendo di essere rimasto presente solo per rispetto al Mazzucchelli, direttore generale. Questo fatto è puramente inventato: nessuno ricorda che io abbia insultato chicchessia. Si tratta di una delle contestazioni più assurde, mirabolanti e inattendibili. Vedi punto 94 e ss. della Cronaca.

Tirando le somme della vicenda, detti reiterati contegni come su descritti e sintetizzati e contestati a ragione e con chiarezza al Mendizza comprovano esservi stato in effetti un atteggiamento di insofferenza e rifiuto e di contrapposizione del ricorrente, dirigente di vertice nei confronti del quale era necessaria particolare fiducia, come esposto dalla resistente. Si noti in particolare la reiterazione delle condotte di insofferenza, l’incapacità ed il rifiuto ad operare in sintonia con i colleghi ed il personale, l’intento di procedere secondo un proprio disegno senza tenere conto dei limiti in essere ed evitando di ricorrere ad una sana dialettica per risolvere i problemi più spinosi. Anche qui sembra che i giudici abbiano visto un altro film: non c’è stato nessun testimone che abbia parlato di condotte di insofferenza o di incapacità di operare in sintonia con i colleghi. Gli unici che l’hanno fatto sono stati i nuovi rappresentanti legali della compagnia coadiuvati dal dirigente dell’amministrazione (il famigerato NM nel racconto della Cronaca) responsabile, peraltro, della disfatta della compagnia Danni. Vedi punti 93, 97 e ss. della Cronaca.

Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
conferma la sentenza in data 10.7.2003, n. 634/03, del Tribunale di Trieste, appellata da Mendizza Walter J. Nei confronti della SASA Vita s.p.a. e condanna l’appellante alle spese del grado, le quali liquida in euro 1.800,00 complessivi, di cui zero per anticipazioni e esborsi, oltre i.v.a. e C.N.AA. come per legge.

Trieste, 5.5.2005 Il Presidente

Il Consigliere est. Il Cancelliere

(timbro di deposito in Cancelleria il 4 lug. 2005)

Pubblicata il 21 lug. 2005.


RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell’avv. Lucia Spinoglio, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all’Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Trieste, ho notificato copia della su estesa sentenza a:
Walter José MENDIZZA, nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Ventura, in Trieste, Via del Coroneo n. 17.

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