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SENTENZA "CHIUSURA SITO"

 



 
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile


A scioglimento della riserva nel procedimento civile n. R.G. 1293/05

il Giudice


pronunciandosi sul ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 8/04/05 da Sasa Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a. e Sasa Vita s.p.a. nei confronti di Mendizza Walter José e Aruba s.p.a.;

sentite le parti ed esaminati i relativi atti e produzioni;

osserva

Le società in epigrafe hanno chiesto, con il ricorso introduttivo, la chiusura immediata del sito Internet www.waltermendizza.it, di proprietà del resistente, ovvero l’eliminazione da detto sito delle pagine di contenuto diffamatorio dello scritto ivi pubblicato “storia di una ordinaria ingiustizia”, oltre all’inibitoria per il futuro di pubblicare o comunque divulgare lo scritto medesimo; ciò, in quanto l’intera pubblicazione conterrebbe un “ingiustificato e diffamatorio attacco alla struttura della Compagnia e dell’intero Gruppo Fondiaria SAI”. Ovvero – avendo il Mendizza dichiarato la propria disponibilità a modificare lo scritto, depurandolo dalle parti ritenute offensive, nonché ad accettare la temporanea sospensione della pubblicazione, fino alla stesura del nuovo testo – le ricorrenti hanno successivamente richiesto procrastinarsi la sospensione (effettivamente disposta all’udienza dd. 14/04/05), fino all’esito delle indagini penali nel frattempo avviate a seguito della sopravvenuta diffusione tramite e-mail ai dipendenti Sasa e Sasa Vita dello stesso testo originario (salvo qualche modifica od aggiunta); od ancora, in subordine, le istanti hanno insistito quanto meno per ottenere l’eliminazione dal nuovo testo rielaborato di ogni riferimento alle persone od alla società ivi contenuto (iniziali, cariche ricoperte, elementi identificativi della società, con specifico riferimento alla sua storia ed origini).

Va in primo luogo rilevato che – avendo in sostanza il resistente accettato di ritirare lo scritto nella sua formulazione originaria, salvo confermare al contempo la volontà di mantenere nel proprio sito la pubblicazione del nuovo testo – appare in realtà poco utile l’indagine circa l’effettiva offensività del primo scritto, essendo in definitiva cessata la materia del contendere al riguardo. Sicché, nulla vi è da ordinare quanto alla prima iniziale istanza delle ricorrenti (non avrebbe senso, invero, un ordine di eliminare un qualcosa che già è stato ritirato).

Né per altro verso si ravvisano ragioni, almeno allo stato, per una inibitoria di pubblicazione o divulgazione per il futuro (sempre relativamente allo scritto originario), e ciò nemmeno alla luce dei “nuovi fatti sopravvenuti” dedotti da Sasa all’ultima udienza dd. 23/06/05, rappresentati dalla sopravvenuta nuova pubblicazione via e-mail sostanzialmente riproduttiva della precedente.

Ed invero, posto che la paternità di quest’ultima non è stata ancora attribuita, né risulta sic et simpliciter attribuibile al Mendizza (sì da potersene desumere una scarsa affidabilità dei sinora manifestati intenti di ritiro del primo scritto e, dunque, legittimare una pronuncia di inibitoria), la prospettiva di un eventuale esito positivo sul punto degli accertamenti penali in corso, lungi dal giustificare un rinvio della presente decisione (come richiesto da Sasa), potrebbe caso mai dar luogo a nuove iniziative giudiziarie. Ovvero, in altri termini, ove venisse acclarata in sede penale la responsabilità del Mendizza anche per la nuova pubblicazione, potrà eventualmente proporsi un nuovo ricorso o riaprirsi una fase cautelare ex art. 669 decies c.p.c.; al contrario, un rinvio sarebbe poco compatibile con la peculiarità dello strumento processuale prescelto, anche considerando che si tratta di decidere non soltanto sull’interesse alla reputazione vantato dalle ricorrenti, bensì anche sul contrapposto, altrettanto meritevole di immediata tutela, interesse del resistente alla manifestazione del proprio pensiero.

Non resta dunque che concentrare l’attenzione sul testo rielaborato dal Mendizza (quale depositato all’udienza dd. 23/06/05), al fine di verificare se lo stesso sia o meno diffamatorio e, dunque, se possa o meno accogliersi la richiesta di Sasa almeno di depurarlo delle parti ritenute offensive (quanto alla sospensione della relativa pubblicazione richiesta in via principale, si è già detto sopra).

Va ricordato, in proposito, che è pacifico, né qui si intende confutare il principio secondo cui un qualsiasi ente, che sia o meno dotato di personalità giuridica, può essere soggetto passivo di fatti di ingiuria o diffamazione, come tale legittimato ad ottenere il risarcimento dei conseguenti danni, compresi quelli morali (cfr., in tal senso, Cass. Civ. sez. III 3/03/00 n. 2367, sez. I 5/12/92 n. 12591; v. anche Cass. Pen. Sez. V 7/10/98 n. 12744, che bene evidenzia come sia “concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l’offesa”).

Appare utile altresì richiamare i principi più volte rielaborati dalla giurisprudenza in materia di c.d. “diritto di critica”. Ad es., secondo Cass. Civ. sez. III 15/01/02 n. 370, quest’ultimo “da tenere distinto dal diritto di cronaca che non si concreta in un giudizio soggettivo, ma nella sola narrazione di fatti), allorché implichi un giudizio di disvalore, idoneo ad incidere sulla reputazione e sul prestigio professionale della persona nei cui confronti la critica è rivolta, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio all’osservanza del limite della continenza, il quale viene in considerazione non solo sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l’appagamento del pubblico interesse e postula che il giudizio di disvalore incidente sull’onore e sulla reputazione sia espresso non in termini assiomatici ma accompagnato da congrua motivazione. L’inosservanza di siffatti limiti rende inapplicabile la scriminante e obbliga l’autore del fatto al risarcimento dei danni” (v. anche Cass. Civ. sez. III 6/11/01 n. 13685, secondo cui la critica “si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e perciò in termini formalmente corretti e misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato”; analogamente, recita Cass. Civ. sez. III 7/11/00 n. 14485; “Nell’esercizio del diritto di satira politica, il limite della continenza può ritenersi superato quando nello scritto vengano poste in dileggio le fattezze e le qualità strettamente personali della persona, senza alcun nesso col contenuto “politico” dello scritto”).

La giurisprudenza ha altresì elaborato i concetti di “continenza sostanziale e formale”, evidenziando altresì la centrale ed ineludibile esigenza in materia di compiere un bilanciamento degli interessi. Così Cass. Civ. sez. III 25/07/00 n. 9746 afferma che “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora il fatto non sia stato ancora valutato in sede penale, presupposto per l’applicabilità della esimente dell’esercizio del diritto di cronaca è la continenza del fatto in esso, intesa in senso sostanziale e formale. Sotto il primo profilo, i fatti narrati debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva; sotto il secondo, l’esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, deve, cioè, essere contenuta negli spazi strettamente necessari. Peraltro, quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti”. Nello stesso senso, si esprime Cass. Civ. sez. III 27/04/98 n. 4285: “Nel caso di cui la narrazione di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio del diritto di cronaca ed esercizio di diritto di critica, la valutazione della continenza sostanziale e formale, si attenua per lasciare spazio all’interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere”. In senso conforme è anche Cass. Civ. sez. III 22/01/96 n. 465, che precisa altresì che “Dal principio secondo il quale il diritto di critica non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall’ordinamento positivo, non può desumersi che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale, dovendosi, invece, ricercare un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita; bilanciamento da individuarsi nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca, soggiace al limite dell’interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile, quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l’attenzione dell’opinione pubblica”.

Va ricordata infine, Cass. Civ. sez. I 14/01/99 n. 334, secondo cui “Nonostante l’evidente funzione pubblica e una maggiore estensione rispetto al diritto di cronaca, l’esercizio del diritto di critica non può assolutamente prescindere da parametri desumibili da un equo contemperamento tra l’interesse pubblico in questione e il diritto all’onore e alla reputazione”.

Nella fattispecie in esame – esclusa senz’altro, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, la sanzione più radicale (pure inizialmente invocata) della chiusura totale del sito, eccessivamente penalizzante (le espressioni incriminate ed incriminabili costituiscono pur sempre solo una parte, separabile, dell’intero testo) – non si rinvengono nemmeno ragioni per una epurazione della scrittura in questione, così come successivamente rielaborata (né, tanto meno, per una sua soppressione). Ed invero, la lesione del diritto alla reputazione vantato da Sasa – per il cui risarcimento la stessa ha preannunciato di voler agire nel futuro giudizio di merito – non appare sussistere, in realtà.

In primo luogo, infatti, la pubblicazione de qua sembra per lo più contenere un attacco, pur se in verità assai aspro e pesante, ai singoli dirigenti delle società ricorrenti, ovvero, più genericamente, ad una certa classe dirigente, più che alle società in sé.

In tal senso depone invero l’uso massiccio e reiterato di espressioni quali “management del nostro paese… ambiente direzionale… nuova gestione aziendale… uomini con pochi scrupoli sono chiamati a dirigere istituzioni… denunciare una classe padronale… i dirigenti… classe manageriale… i dirigenti assicurativi… direzione della compagnia… grandi managers sacerdoti… managerialità… managers attuali… l’universo assicurativo è una sorta di grande cacio ed i dirigenti i vermi” (analoghe locuzioni ricorrono altresì nella postfazione a firma della sorella (fratello n.d.r.) del Mendizza: “gestione aziendale… persone senza l’esperienza vissuta… i signori… i nuovi dirigenti nel nostro paese”).

Che del resto si tratti di critiche rivolte non già alla compagnia, bensì a questo o quel dirigente trova conforto, oltre che nel dato testuale, nel complessivo tenore logico dell’intero scritto, tutto chiaramente teso – indubbiamente alla luce del profondo vissuto personale (licenziamento subito, sentito come ingiusto, e vicende giudiziarie connesse) – ad esternare il disappunto e l’indignazione per una certa gestione aziendale, ossia per il trattamento ricevuto da alcuni ex capi o pari grado (in definitiva non più di 3-4 persone), così come, in generale, per il comportamento di un’intera classe dirigenziale.

Per converso, nessuna azione risulta proposta dalle singole persone interessate, senza che ovviamente possa sostenersi una legittimazione sostitutiva ad agire in capo alla società.
In ogni caso, pur volendo considerare che il racconto in questione getti una cattiva luce anche sulla società, sì da farlo ritenere lesivo dell’onore anche di quest’ultima, la violazione resterebbe comunque scriminata sotto il profilo del legittimo esercizio del diritto di critica.

E’ pur vero, ed anzi è lapalissiano che il primo scritto (quello ritirato) contiene espressioni oggettivamente offensive ed illecite, quali quelle riportate fra virgolette nel ricorso, dove i singoli dirigenti vengono descritti quali personaggi di scarsa moralità e di basso profilo intellettivo, se non quali loschi figuri; il tutto con toni assolutamente spregiativi, caricaturali e sarcastici, senza concreto nesso con le funzioni dirigenziali svolte dai soggetti interessati, sì da travalicare certo i limiti di una moderata e corretta critica, ossia della sopra richiamata “continenza formale”.

Tuttavia, non può non rilevarsi altresì che, invece, nel nuovo testo rielaborato, pur restando la critica aspra e dura, e nonostante un’esposizione indubbiamente colorita e dalle tinte forti, nessuna delle espressioni offensive di cui alla precedente scrittura risulta però più riportata.

In effetti, null’altro è dato rinvenire nel nuovo testo se non espressioni quali “ignominia… infinità di spropositi… cinismo… mediocri privilegi di casta… bassi interessi di schieramento… pigrizia imprenditoriale… non è scelta oculata o ingegnosa”; censure certo pesanti, ma non tali da degenerare in gratuiti e smodati attacchi (almeno nei confronti delle società ricorrenti).

Né d’altra parte appare violato il limite della c.d. “continenza sostanziale”, nei termini delineati dalla giurisprudenza già in precedenza richiamata, posto che i fatti raccontati – che siano o meno veri in senso assoluto – rappresentano pur sempre la “verità soggettiva” (cfr. Cass. 9746/00 cit.), ricostruita e raccontata con meticoloso articolato e coerente ragionamento (in tal senso appare del tutto illuminante quanto scritto in premessa e nelle avvertenze introduttive: “questa mia presentazione è un piccolo sfogo soggettivo rispetto ad un racconto che invece ho cercato di mantenere dentro i binari di una pervicace oggettività… la verità può avere molte sfaccettature perciò è inevitabile che io racconti la “mia verità”. Tuttavia mi sforzerò di essere il più assolutamente obiettivo”).

Si deve dunque concludere che non vi è alcun provvedimento da adottare, neanche nei termini ridotti di cui alle richieste successivamente precisate da Sasa all’ultima udienza, salva la revoca della temporanea moratoria della pubblicazione disposta all’udienza del 14/04/05 (nel senso, si intende, che nulla osta alla pubblicazione del nuovo testo rielaborato, fermo restando il ritiro del precedente).

La natura e peculiarità della vicenda, l’andamento complessivo della presente procedura, il comportamento tenuto dalle parti, inducono, tuttavia, ad un’equa compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Rigetta le istanze delle ricorrenti, revocata la sospensione della pubblicazione disposta all’udienza dd. 14/04/05, relativamente al testo “cronaca di un licenziamento annunciato” depositato all’udienza del 23/06/05 (alla cui pubblicazione nulla osta).

Dichiara le spese del procedimento interamente compensate tra le parti.

Trieste, 11/07/05
Il Giudice
Dott.ssa Anna L. Fanelli