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TRIBUNALE
DI TRIESTE
Sezione Civile
A scioglimento della riserva nel procedimento
civile n. R.G. 1293/05
il Giudice
pronunciandosi sul ricorso ex art. 700 c.p.c.
depositato in data 8/04/05 da Sasa Assicurazioni
Riassicurazioni s.p.a. e Sasa Vita s.p.a.
nei confronti di Mendizza Walter José
e Aruba s.p.a.;
sentite le parti ed esaminati i relativi atti
e produzioni;
osserva
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Le società in epigrafe hanno chiesto, con
il ricorso introduttivo, la chiusura immediata
del sito Internet www.waltermendizza.it,
di proprietà del resistente, ovvero l’eliminazione
da detto sito delle pagine di contenuto diffamatorio
dello scritto ivi pubblicato “storia di
una ordinaria ingiustizia”, oltre all’inibitoria
per il futuro di pubblicare o comunque divulgare
lo scritto medesimo; ciò, in quanto l’intera
pubblicazione conterrebbe un “ingiustificato
e diffamatorio attacco alla struttura della Compagnia
e dell’intero Gruppo Fondiaria SAI”.
Ovvero – avendo il Mendizza dichiarato la
propria disponibilità a modificare lo scritto,
depurandolo dalle parti ritenute offensive, nonché
ad accettare la temporanea sospensione della pubblicazione,
fino alla stesura del nuovo testo – le ricorrenti
hanno successivamente richiesto procrastinarsi
la sospensione (effettivamente disposta all’udienza
dd. 14/04/05), fino all’esito delle indagini
penali nel frattempo avviate a seguito della sopravvenuta
diffusione tramite e-mail ai dipendenti Sasa e
Sasa Vita dello stesso testo originario (salvo
qualche modifica od aggiunta); od ancora, in subordine,
le istanti hanno insistito quanto meno per ottenere
l’eliminazione dal nuovo testo rielaborato
di ogni riferimento alle persone od alla società
ivi contenuto (iniziali, cariche ricoperte, elementi
identificativi della società, con specifico
riferimento alla sua storia ed origini).
Va in primo luogo rilevato che –
avendo in sostanza il resistente accettato di
ritirare lo scritto nella sua formulazione originaria,
salvo confermare al contempo la volontà
di mantenere nel proprio sito la pubblicazione
del nuovo testo – appare in realtà
poco utile l’indagine circa l’effettiva
offensività del primo scritto, essendo
in definitiva cessata la materia del contendere
al riguardo. Sicché, nulla vi è
da ordinare quanto alla prima iniziale istanza
delle ricorrenti (non avrebbe senso, invero, un
ordine di eliminare un qualcosa che già
è stato ritirato).
Né per altro verso si ravvisano ragioni,
almeno allo stato, per una inibitoria di pubblicazione
o divulgazione per il futuro (sempre relativamente
allo scritto originario), e ciò nemmeno
alla luce dei “nuovi fatti sopravvenuti”
dedotti da Sasa all’ultima udienza dd. 23/06/05,
rappresentati dalla sopravvenuta nuova pubblicazione
via e-mail sostanzialmente riproduttiva della
precedente.
Ed invero, posto che la paternità di quest’ultima
non è stata ancora attribuita, né
risulta sic et simpliciter attribuibile al Mendizza
(sì da potersene desumere una scarsa affidabilità
dei sinora manifestati intenti di ritiro del primo
scritto e, dunque, legittimare una pronuncia di
inibitoria), la prospettiva di un eventuale esito
positivo sul punto degli accertamenti penali in
corso, lungi dal giustificare un rinvio della
presente decisione (come richiesto da Sasa), potrebbe
caso mai dar luogo a nuove iniziative giudiziarie.
Ovvero, in altri termini, ove venisse acclarata
in sede penale la responsabilità del Mendizza
anche per la nuova pubblicazione, potrà
eventualmente proporsi un nuovo ricorso o riaprirsi
una fase cautelare ex art. 669 decies c.p.c.;
al contrario, un rinvio sarebbe poco compatibile
con la peculiarità dello strumento processuale
prescelto, anche considerando che si tratta di
decidere non soltanto sull’interesse alla
reputazione vantato dalle ricorrenti, bensì
anche sul contrapposto, altrettanto meritevole
di immediata tutela, interesse del resistente
alla manifestazione del proprio pensiero.
Non resta dunque che concentrare l’attenzione
sul testo rielaborato dal Mendizza (quale depositato
all’udienza dd. 23/06/05), al fine di verificare
se lo stesso sia o meno diffamatorio e, dunque,
se possa o meno accogliersi la richiesta di Sasa
almeno di depurarlo delle parti ritenute offensive
(quanto alla sospensione della relativa pubblicazione
richiesta in via principale, si è già
detto sopra).
Va ricordato, in proposito, che è pacifico,
né qui si intende confutare il principio
secondo cui un qualsiasi ente, che sia o meno
dotato di personalità giuridica, può
essere soggetto passivo di fatti di ingiuria o
diffamazione, come tale legittimato ad ottenere
il risarcimento dei conseguenti danni, compresi
quelli morali (cfr., in tal senso, Cass. Civ.
sez. III 3/03/00 n. 2367, sez. I 5/12/92 n. 12591;
v. anche Cass. Pen. Sez. V 7/10/98 n. 12744, che
bene evidenzia come sia “concettualmente
identificabile un onore o un decoro collettivo,
quale bene morale di tutti gli associati o membri,
considerati come unitaria entità, capace
di percepire l’offesa”).
Appare utile altresì richiamare i principi
più volte rielaborati dalla giurisprudenza
in materia di c.d. “diritto di critica”.
Ad es., secondo Cass. Civ. sez. III 15/01/02 n.
370, quest’ultimo “da tenere distinto
dal diritto di cronaca che non si concreta in
un giudizio soggettivo, ma nella sola narrazione
di fatti), allorché implichi un giudizio
di disvalore, idoneo ad incidere sulla reputazione
e sul prestigio professionale della persona nei
cui confronti la critica è rivolta, è
condizionato, quanto alla legittimità del
suo esercizio all’osservanza del limite
della continenza, il quale viene in considerazione
non solo sotto l’aspetto della correttezza
formale dell’esposizione, ma anche sotto
il profilo sostanziale consistente nel non eccedere
i limiti di quanto strettamente necessario per
l’appagamento del pubblico interesse e postula
che il giudizio di disvalore incidente sull’onore
e sulla reputazione sia espresso non in termini
assiomatici ma accompagnato da congrua motivazione.
L’inosservanza di siffatti limiti rende
inapplicabile la scriminante e obbliga l’autore
del fatto al risarcimento dei danni” (v.
anche Cass. Civ. sez. III 6/11/01 n. 13685, secondo
cui la critica “si deve esprimere nel rispetto
del requisito della continenza e perciò
in termini formalmente corretti e misurati, e
in modo tale da non trascendere in attacchi e
aggressioni personali diretti a colpire sul piano
individuale la figura morale del soggetto criticato”;
analogamente, recita Cass. Civ. sez. III 7/11/00
n. 14485; “Nell’esercizio del diritto
di satira politica, il limite della continenza
può ritenersi superato quando nello scritto
vengano poste in dileggio le fattezze e le qualità
strettamente personali della persona, senza alcun
nesso col contenuto “politico” dello
scritto”).
La giurisprudenza ha altresì elaborato
i concetti di “continenza sostanziale e
formale”, evidenziando altresì la
centrale ed ineludibile esigenza in materia di
compiere un bilanciamento degli interessi. Così
Cass. Civ. sez. III 25/07/00 n. 9746 afferma che
“In tema di azione di risarcimento dei danni
da diffamazione a mezzo della stampa, qualora
il fatto non sia stato ancora valutato in sede
penale, presupposto per l’applicabilità
della esimente dell’esercizio del diritto
di cronaca è la continenza del fatto in
esso, intesa in senso sostanziale e formale. Sotto
il primo profilo, i fatti narrati debbono corrispondere
alla verità, sia pure non assoluta, ma
soggettiva; sotto il secondo, l’esposizione
dei fatti deve avvenire in modo misurato, deve,
cioè, essere contenuta negli spazi strettamente
necessari. Peraltro, quando, come accade frequentemente,
la narrazione di determinati fatti sia esposta
insieme alle opinioni dell’autore dello
scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio
di cronaca e di critica, la valutazione della
continenza non può essere condotta, sulla
base dei soli criteri indicati, essenzialmente
formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla
interpretazione soggettiva dei fatti esposti”.
Nello stesso senso, si esprime Cass. Civ. sez.
III 27/04/98 n. 4285: “Nel caso di cui la
narrazione di fatti determinati sia esposta insieme
alle opinioni di chi la compie, in modo da costituire
allo stesso tempo esercizio del diritto di cronaca
ed esercizio di diritto di critica, la valutazione
della continenza sostanziale e formale, si attenua
per lasciare spazio all’interpretazione
soggettiva dei fatti che sono raccontati e per
svolgere le censure che si vogliono esprimere”.
In senso conforme è anche Cass. Civ. sez.
III 22/01/96 n. 465, che precisa altresì
che “Dal principio secondo il quale il diritto
di critica non può essere esercitato se
non entro limiti oggettivi fissati dalla logica
concettuale e dall’ordinamento positivo,
non può desumersi che la critica sia sempre
vietata quando può offendere la reputazione
individuale, dovendosi, invece, ricercare un bilanciamento
dell’interesse individuale alla reputazione
con l’interesse che non siano introdotte
limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente
garantita; bilanciamento da individuarsi nel fatto
che la critica, diversamente dalla cronaca, soggiace
al limite dell’interesse pubblico o sociale
ad essa attribuibile, quando si rivolge a soggetti
che tengono comportamenti o svolgono attività
che richiamano su di essi l’attenzione dell’opinione
pubblica”.
Va ricordata infine, Cass. Civ. sez. I 14/01/99
n. 334, secondo cui “Nonostante l’evidente
funzione pubblica e una maggiore estensione rispetto
al diritto di cronaca, l’esercizio del diritto
di critica non può assolutamente prescindere
da parametri desumibili da un equo contemperamento
tra l’interesse pubblico in questione e
il diritto all’onore e alla reputazione”.
Nella fattispecie in esame – esclusa senz’altro,
alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte,
la sanzione più radicale (pure inizialmente
invocata) della chiusura totale del sito, eccessivamente
penalizzante (le espressioni incriminate ed incriminabili
costituiscono pur sempre solo una parte, separabile,
dell’intero testo) – non si rinvengono
nemmeno ragioni per una epurazione della scrittura
in questione, così come successivamente
rielaborata (né, tanto meno, per una sua
soppressione). Ed invero, la lesione del diritto
alla reputazione vantato da Sasa – per il
cui risarcimento la stessa ha preannunciato di
voler agire nel futuro giudizio di merito –
non appare sussistere, in realtà.
In primo luogo, infatti, la pubblicazione de
qua sembra per lo più contenere un
attacco, pur se in verità assai aspro e
pesante, ai singoli dirigenti delle società
ricorrenti, ovvero, più genericamente,
ad una certa classe dirigente, più che
alle società in sé.
In tal senso depone invero l’uso massiccio
e reiterato di espressioni quali “management
del nostro paese… ambiente direzionale…
nuova gestione aziendale… uomini con pochi
scrupoli sono chiamati a dirigere istituzioni…
denunciare una classe padronale… i dirigenti…
classe manageriale… i dirigenti assicurativi…
direzione della compagnia… grandi managers
sacerdoti… managerialità… managers
attuali… l’universo assicurativo è
una sorta di grande cacio ed i dirigenti i vermi”
(analoghe locuzioni ricorrono altresì nella
postfazione a firma della sorella (fratello
n.d.r.) del Mendizza: “gestione
aziendale… persone senza l’esperienza
vissuta… i signori… i nuovi dirigenti
nel nostro paese”).
Che del resto si tratti di critiche rivolte non
già alla compagnia, bensì a questo
o quel dirigente trova conforto, oltre che nel
dato testuale, nel complessivo tenore logico dell’intero
scritto, tutto chiaramente teso – indubbiamente
alla luce del profondo vissuto personale (licenziamento
subito, sentito come ingiusto, e vicende giudiziarie
connesse) – ad esternare il disappunto e
l’indignazione per una certa gestione aziendale,
ossia per il trattamento ricevuto da alcuni ex
capi o pari grado (in definitiva non più
di 3-4 persone), così come, in generale,
per il comportamento di un’intera classe
dirigenziale.
Per converso, nessuna azione risulta proposta
dalle singole persone interessate, senza che ovviamente
possa sostenersi una legittimazione sostitutiva
ad agire in capo alla società.
In ogni caso, pur volendo considerare che il racconto
in questione getti una cattiva luce anche sulla
società, sì da farlo ritenere lesivo
dell’onore anche di quest’ultima,
la violazione resterebbe comunque scriminata sotto
il profilo del legittimo esercizio del diritto
di critica.
E’ pur vero, ed anzi è lapalissiano
che il primo scritto (quello ritirato) contiene
espressioni oggettivamente offensive ed illecite,
quali quelle riportate fra virgolette nel ricorso,
dove i singoli dirigenti vengono descritti quali
personaggi di scarsa moralità e di basso
profilo intellettivo, se non quali loschi figuri;
il tutto con toni assolutamente spregiativi, caricaturali
e sarcastici, senza concreto nesso con le funzioni
dirigenziali svolte dai soggetti interessati,
sì da travalicare certo i limiti di una
moderata e corretta critica, ossia della sopra
richiamata “continenza formale”.
Tuttavia, non può non rilevarsi altresì
che, invece, nel nuovo testo rielaborato, pur
restando la critica aspra e dura, e nonostante
un’esposizione indubbiamente colorita e
dalle tinte forti, nessuna delle espressioni offensive
di cui alla precedente scrittura risulta però
più riportata.
In effetti, null’altro è dato rinvenire
nel nuovo testo se non espressioni quali “ignominia…
infinità di spropositi… cinismo…
mediocri privilegi di casta… bassi interessi
di schieramento… pigrizia imprenditoriale…
non è scelta oculata o ingegnosa”;
censure certo pesanti, ma non tali da degenerare
in gratuiti e smodati attacchi (almeno nei confronti
delle società ricorrenti).
Né d’altra parte appare violato il
limite della c.d. “continenza sostanziale”,
nei termini delineati dalla giurisprudenza già
in precedenza richiamata, posto che i fatti raccontati
– che siano o meno veri in senso assoluto
– rappresentano pur sempre la “verità
soggettiva” (cfr. Cass. 9746/00 cit.), ricostruita
e raccontata con meticoloso articolato e coerente
ragionamento (in tal senso appare del tutto illuminante
quanto scritto in premessa e nelle avvertenze
introduttive: “questa mia presentazione
è un piccolo sfogo soggettivo rispetto
ad un racconto che invece ho cercato di mantenere
dentro i binari di una pervicace oggettività…
la verità può avere molte sfaccettature
perciò è inevitabile che io racconti
la “mia verità”. Tuttavia mi
sforzerò di essere il più assolutamente
obiettivo”).
Si deve dunque concludere che non vi è
alcun provvedimento da adottare, neanche nei termini
ridotti di cui alle richieste successivamente
precisate da Sasa all’ultima udienza, salva
la revoca della temporanea moratoria della pubblicazione
disposta all’udienza del 14/04/05 (nel senso,
si intende, che nulla osta alla pubblicazione
del nuovo testo rielaborato, fermo restando il
ritiro del precedente).
La natura e peculiarità della vicenda,
l’andamento complessivo della presente procedura,
il comportamento tenuto dalle parti, inducono,
tuttavia, ad un’equa compensazione delle
spese tra le parti.
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P.Q.M.
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Rigetta
le istanze delle ricorrenti, revocata la sospensione
della pubblicazione disposta all’udienza
dd. 14/04/05, relativamente al testo “cronaca
di un licenziamento annunciato” depositato
all’udienza del 23/06/05 (alla cui pubblicazione
nulla osta). Dichiara
le spese del procedimento interamente compensate
tra le parti.
Trieste, 11/07/05 |
Il
Giudice
Dott.ssa Anna L. Fanelli
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